30 December 2020

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore: requisiti per il rilascio dei patentini


Con decreto 7 agosto 2020 – pubblicato in GU 30 settembre 2020, n. 242 – il Ministero del lavoro disciplina i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti di ammissione ai relativi esami, le modalità di svolgimento delle prove, il rilascio e la possibilità di rinnovo dei certificati.


Patentino di abilitazione
I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi: il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore; il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore; il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Il titolare del patentino deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto in commento, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica.


Requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione
I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento di apposito esame, dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Per l’ammissione all’esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.
La domanda di partecipazione deve esser presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, dichiarando il grado di abilitazione che si intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età.
Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli:
– laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
– laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S;
– laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25;
– diploma di istituto tecnico nautico – sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
– se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
– se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
– se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La parte pratica del corso è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
In caso di mancato superamento dell’esame, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.


Esami per l’abilitazione
Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame dè istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all’obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto.
Per ciascuna seduta d’esame è redatto apposito verbale dal quale risulta l’esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell’esclusione. Il verbale è trasmesso dalla commissione al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all’esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro dell’Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali».
L’Ispettorato territoriale del lavoro rilascia, a domanda dell’interessato, il patentino di abilitazione sul quale annota gli estremi del decreto di riconoscimento e gli estremi del documento originale.
Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali.


Entrata in vigore
Le sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974.
Le disposizioni del decreto in commento – ad eccezione della disposizione secondo cui il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età – entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.
Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974.