
Firmato un accordo sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale
L’accordo, sulle modalità assuntive valide per gli operatori stagionali assunti con contratto a termine dai CAF per la campagna fiscale dell’anno in corso, integra l’accordo precedente in tema di assunzione a tempo determinato del personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa.
Le Parti, prendendo atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano che le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale dei CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 20 febbraio 2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine ed alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano, che per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività, è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali in deroga a quanto previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.
Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.