30 December 2020

Agevolazione fiscale persa in caso di vendita di terreni nei primi 5 anni dall’acquisito


L’imprenditore agricolo professionale (IAP) che a causa delle difficoltà del mercato agroalimentare si vede costretto a vendere dei terreni agricoli acquistati fruendo del pagamento dell’imposta di registro con aliquota dell’1%, decade dall’agevolazione di cui all’art. 2, co. 4-bis, D.L. n. 194/2009 se la suddetta vendita avviene prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto. In tal caso l’imposta di registro è del 9% (Agenzia Entrate – risposta 18 novembre 2020, n. 551).

È prevista l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).


È prevista la decadenza dall’agevolazione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, gli imprenditori agricoli vendono volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente. In tal caso, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.


A contrario, il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9%.


L’aliquota del 9% trova quindi applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni in commento, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi, di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto.


In effetti, la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.