30 December 2020

Agevolazione prima casa: nessun rimborso per la maggiore imposta versata


Un soggetto residente all’estero che, in occasione dell’acquisto di un appartamento in Italia tramite mutuo bancario, ha erroneamente versato sul finanziamento l’imposta sostitutiva del 2%, aliquota prevista per l’acquisto di una seconda casa, non può chiedere il rimborso di quanto pagato in più. L’unico modo per recuperare quanto versato in più è ritoccare il mutuo originario (Agenzia Entrate – risposta 13 ottobre 2020, n. 462).

Al riguardo, il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata è la banca erogatrice del mutuo che a seguito di specifica opzione, applica l’imposta sostitutiva in luogo dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative in relazione a determinate operazioni di finanziamento.


Pertanto, il soggetto residente all’estero, a fronte della maggiore imposta pagata, non può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell’applicazione dell’aliquota dello 0,25 per cento, in quanto il mutuo è finalizzato all’acquisto di un’abitazione c.d. prima casa, può rendere le relative dichiarazioni con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato, secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario.