30 December 2020

Anticipo finanziario TFR e TFS: indicazioni operative


Il DL n. /2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2020, ha introdotto l’accesso al finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata. Con circolare n. 130/202, l’Inps fornisce istruzioni in materia.


L’art. 23, co. 2, n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2020, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.
Per tutti i dipendenti pubblici rimane fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il TFS/TFR, così come disciplinato dal DPR 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in relazione alla prestazione netta spettante e detratto l’eventuale importo oggetto di anticipo finanziario.


La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’art. 23 del DL n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.


Concessione del finanziamento
Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.
La concreta attuazione della norma è stata demandata ad un Regolamento disciplinato con il D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, nonché ad uno specifico Accordo quadro tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Pubblica amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS, approvato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020. Detto Accordo definisce i termini e le modalità di adesione della banca, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo del TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione con l’ente erogatore.


Pertanto, il cittadino può presentare, direttamente o tramite un ente di patronato, la domanda di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario previsto dalle disposizioni sopra indicate (messaggio Inps n. 4315/2020).


Fondo di garanzia
L’art. 23, co. 3, del DL n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019.
La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.
Con circolare n. 131/2020, l’Inps, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, adotta, ai sensi delle vigenti disposizioni, le istruzioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti.
Flusso operativo
La Struttura territoriale competente rilascia la certificazione all’utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile per l’utente nell’Area riservata del cittadino del Portale INPS. La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della competente Struttura territoriale della cosiddetta “presa d’atto” positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.
L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.
Adeguamento flusso cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950
A seguito dell’introduzione dell’anticipo finanziario di cui al DL n. 4/2019, viene adeguato il flusso della cessione ordinaria di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, così come modificato dal comma 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.
I pensionati che avranno ricevuto dall’INPS, previa domanda inoltrata tramite procedura online, la certificazione dell’importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non perentorio, dalla notifica dell’avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata. Le risultanze di tale verifica dovranno essere comunicate all’istituto bancario/finanziario attraverso la conferma della avvenuta notifica del contratto di cessione (c.d. presa d’atto).