
In tema di società cooperative, la validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori è condizionata anche alla necessaria indicazione del termine finale dello stato di crisi, in difetto del quale tali delibere, che attingano tramite trattenute al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in peius di quel trattamento (Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2020, n. 25631)
Una Corte d’appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un socio lavoratore nei confronti di una Società Cooperativa, avente ad oggetto la condanna della Cooperativa alla restituzione in favore dell’istante delle somme trattenutegli nel corso del rapporto, a titolo di “quota sociale” (euro 0,88 l’ora ed euro 100,00 mensili). e di quelle conseguenti alla mancata inclusione delle stesse nel computo del TFR.
Avverso la decisione ricorre così in Cassazione la Società Cooperativa, lamentando la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale, che subordina l’opponibilità al socio lavoratore delle delibere che gli impongono apporti anche economici per la soluzione di situazioni di crisi, a delimitazioni dei criteri quantitativi e temporali dei conferimenti. Altresì, viene prospettata violazione e falsa applicazione della legge, in relazione alla ritenuta inopponibilità al socio lavoratore anche delle delibere impositive di un conferimento a ripiano delle perdite anteriori al suo ingresso nella cooperativa, stante la regola codicistica per cui il nuovo socio è responsabile delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.).
Per la Suprema Corte i motivi del ricorso sono infondati.
Alla luce dell’orientamento di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 18 luglio 2018, n. 19096), in tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi (art. 6, co. 1, lettere d) ed e), L. n. 142/2001), in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in peius” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale applicazione di un termine finale ad esso.
Di qui, dunque, deve affermarsi l’ammissibilità di condizioni di validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori, finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, in difetto delle quali le delibere stesse che ai predetti fini attingano, tramite trattenute, al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in peius di quel trattamento.