
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276/2020 il Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 recante le disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
Di seguito alcune delle rilevanti modifiche apportate dal decreto in oggetto:
Crisi d’impresa
Per crisi d’impresa s’intende uno “stato di squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, e non più uno “stato di difficoltà economico-finanziaria”
Indicatori di crisi
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Indici non adeguati
L’impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati ne deve specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e deve indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione va allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall’esercizio successivo.
Esposizione rilevante
L’esposizione debitoria è di importo rilevante per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
In relazione all’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, tali organi, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata.
Cause di scioglimento delle società di capitali
Tra le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata rientra anche l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, in quanto compatibili, gli articoli 2487 – “Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione” e 2487-bis – “Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti”.
Procedura di liquidazione giudiziale o controllata
Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.
Cause di scioglimento delle società di persone
– tra le cause di scioglimento delle società di persone rientra anche l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
– la società in nome collettivo si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Esclusione di diritto del socio
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Assetti organizzativi societari
In relazione agli assetti organizzativi societari, sono modificati gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 del c.c. La nuova disposizione prevede che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.