30 December 2020

Aree di parcheggio urbane: la tassa rifiuti è dovuta

La Corte di Cassazione ha affermato che le aree di sosta dei veicoli, essendo frequentate da persone, si considerano produttive di rifiuti in via presuntiva. Il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di parcheggio a pagamento, pertanto, relativamente alle aree urbane adibite a sosta di veicoli, è tenuto a pagare la tassa rifiuti (Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 29020)

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’ente Comune ha emesso avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti, relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli, nei confronti della società di gestione del servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società contribuente, escludendo l’applicazione della tassa rifiuti sulle aree di sosta, sul rilievo che:
– le aree di sosta non possono ritenersi produttive di rifiuti;
– la società di gestione non occupa e non detiene le aree in maniera esclusiva.


La decisione è stata impugnata dal Comune, e il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

La Corte Suprema ha affermato che in tema di tassa rifiuti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti.
Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
In particolare, la Cassazione ha precisato che il presupposto impositivo ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate dalla norma, le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Presupposto della tassa rifiuti è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte.
L’affermazione dei giudici tributari, secondo cui le aree di parcheggio “non generano rifiuti”, dunque, contrasta con l’orientamento della Suprema Corte senza una logica spiegazione.
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. È obbligato al pagamento della tassa rifiuti il soggetto a cui è affidato il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli.