30 December 2020

Art-bonus: rinuncia al voucher per spettacolo teatrale annullato per COVID-19


Art-bonus: rinuncia al voucher per spettacolo teatrale annullato per COVID-19



Per gli spettacoli teatrali annullati per emergenza epidemiologica da COVID-19, la rinuncia al voucher/rimborso da parte dell’avente diritto rappresenta un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 15 luglio 2020, n. 40/E).

La fondazione lirico-sinfonica di un teatro di rilevanza nazionale, ente di diritto privato controllato da soggetti pubblici, chiede di sapere se le erogazioni liberali disposte dai titolari dei voucher emessi come rimborso a fronte dell’annullamento degli spettacoli teatrali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della rinuncia all’utilizzo degli stessi voucher, possano beneficiare dell’agevolazione Art-bonus.
In linea con il parere dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), che ha precisato che la Fondazione istante “rientra tra le fondazioni lirico-sinfoniche cui, insieme ai teatri di tradizione, a partire dal 1° gennaio 2015 possono essere destinate le erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito di imposta Art bonus”, pertanto “la rinuncia al voucher nei termini enunciati possa qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto. L’applicabilità dell’Art bonus è, tuttavia, condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (rectius, non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione”, l’Agenzia delle Entrate rileva che la rinuncia all’ottenimento del voucher, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente rappresenti, nella sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni sopra riportate nel medesimo parere.