30 December 2020

Bonus affitto botteghe e negozi: chiarimenti sulla compensazione


Riguardo al credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia, il beneficiario e il cessionario possono utilizzare il credito in compensazione entro il 31 dicembre 2021, ma non possono chiedere alcun rimborso. Inoltre, non si applicano i limiti previsti dalla normativa sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari (Agenzia Entrate – risposta 15 dicembre 2020, n. 594).

Il decreto Cura Italia al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto per i soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.


Il credito è utilizzabile in compensazione e non spetta per le attività di commercio al dettaglio e dei servizi per la persona non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.


Al fine di consentire una più rapida fruizione del credito anche a coloro che non hanno debiti compensabili, il legislatore, con il decreto Rilancio, ne ha consentito la cessione a terzi, prevedendo che i soggetti beneficiari, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.


Qualora il contribuente sia destinatario anche del credito istituito per contribuire ai costi derivanti dai contratti di affitto di azienda e a quelli dei canoni di locazione, anche commerciale, di immobili non abitativi, tale credito, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia.