30 December 2020

Bonus baby sitting per i lavoratori iscritti alla Gestione separata


Dal 9 novembre 2020, il decreto “ristori-bis” ha previsto il bonus baby sitting per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Dunque, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, nonché nei confronti dei genitori affidatari; è escluso invece per le prestazioni rese dai familiari.
L’agevolazione viene erogata mediante il libretto famiglia, ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, comma 355, L. n. 232/2016).