30 December 2020

Bonus facciate: gli immobili patrimonio rientrano tra quelli agevolabili

Con la Risposta ad interpello n. 517 del 2 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del “bonus facciate” anche per gli interventi effettuati su immobili “patrimonio” posseduti da un’impresa.

Il quesito riguarda la possibilità di beneficiare del “bonus facciate” in relazione agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei due appartamenti (di cat. A/2 e A/3), posseduti da una società che svolge attività (principale) di produzione e commercio sia all’ingrosso che al dettaglio dei propri prodotti, ma è anche abilitata (secondo l’oggetto sociale) alla gestione di immobili.

La norma agevolativa (art. 1, co. 219-224, della Legge n. 160 del 2019) prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”).
Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, nonché i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Inoltre, relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il “bonus facciate”, è stato precisato che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.
Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione agevolativa, che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, il “bonus facciate” deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.
Ciò in quanto, l’agevolazione ha lo scopo di incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano.