
Con la Risposta n. 454/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le spese sostenute dall’impresa per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca scientifica, sulla base di convenzione con l’università, è ammesso l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, a condizione che l’impresa finanziatrice sia individuata quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca, anche in comproprietà con l’università.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2019, uno specifico credito di imposta per investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, design e innovazione.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Inoltre, nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
In relazione al credito d’imposta è stato chiesto se sia possibile comprendere tra le spese di ricerca e sviluppo agevolabili, il finanziamento della borsa di studio da parte di un’impresa, quale spesa per contratti extra muros stipulati con università, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% del suo ammontare.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in analogia con la previgente normativa in materia di Bonus R&S (art. 3 del D.L. n. 145 del 2013), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.
Pertanto, le spese sostenute dall’impresa per il finanziamento della borsa di studio per dottorato di ricerca scientifica devono ritenersi ammissibili al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, nel presupposto che la convenzione con l’università individui l’impresa finanziatrice quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca, seppure in comproprietà con l’università.
Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% dell’ammontare riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo.
Detti costi si considerano agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare alcun risultato.
Si ricorda, che ai fini dell’imputazione temporale dei costi sostenuti, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di competenza individuati secondo le disposizioni del TUIR.