30 December 2020

CCNL COMUNICAZIONE CONFAPI: accordo in materia di flex benefits

Firmato il 28/9/2020, tra UNIGEC – UNIMATICA CONFAPI e FISTEL-CISL, SLC-CGIL e UILCOM-UIL, l‘accordo relativo all’applicazione per l’anno 2020 dell’istituto del flex benefits di cui all’art. 10/bis del CCNL 9/7/2018

Le Parti, nelle more del rinnovo del CCNL 9/7/2018 per i dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa., scaduto alla data del 31/12/2019 e per il quale non hanno potuto procedere alle attività di rinnovo causa la situazione di emergenza sanitaria nazionale, si sono incontrate per la necessità di dare uniformità all’applicazione dell’istituto del flex benefits, limitatamente all’anno 2020, su tutto il territorio nazionale.
L’art. 10/bis, Parte Prima – Norma Generali, del CCNL 9/7/2018, ha previsto che a decorrere dall’1/1/2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’art. 9 e l’Elemento di garanzia retributiva, vengano sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Pertanto, le Parti, con la firma dell’accordo 28/9/2020, hanno convenuto, che, qualora per tale istituto non sia stata data applicazione nei tempi previsti dal richiamato art. 10 bis, lo stesso potrà essere messo a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di ottobre 2020 con utilizzo entro il 31 dicembre dell’anno stesso.