30 December 2020

Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento dei beni al cessionario europeo

Una delle condizioni per l’applicazione della disciplina IVA relativa alle cessioni intracomunitarie è il trasferimento dei beni, fuori dal territorio dello Stato, a soggetti passivi in altri Stati membri dell’Unione Europea. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di prova del trasferimento fisico dei beni dal cedente al cessionario, in relazione cessioni intracomunitarie (Risposta 3 settembre 2020, n. 305).

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie, ai fini dell’applicazione del corrispondente trattamento IVA, è richiesta la prova del trasferimento fisico dei beni al cessionario in altro Stato membro dell’Unione Europea.
In proposito la normativa europea stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, disciplinando due ipotesi specifiche:
– i beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
– i beni trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.


Nella prima ipotesi, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni,quali ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore può presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, uno dei documento suindicati ed uno qualsiasi dei seguenti documenti:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.


Nella seconda ipotesi, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l’acquirente deve essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci (documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere), rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di uno dei predetti documenti di trasporto, insieme ad uno dei seguenti documenti:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.


È riconosciuta, comunque, agli Stati membri la facoltà di applicare norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.
Inoltre, qualora non sia possibile produrre la suddetta documentazione specificamente richiesta dalla normativa europea ai fini dell’applicazione della presunzione, è riconosciuta al contribuente la possibilità di dimostrare che l’operazione sia realmente avvenuta, con altri elementi oggettivi di prova.


In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non soddisfa i requisiti di prova la soluzione prospettata dalla società attiva in Italia nel settore della grande distribuzione, che effettui cessioni intracomunitarie con clausola “franco fabbrica” a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che ne curano il trasporto con mezzi propri a partire da un punto vendita situato in prossimità dei confini nazionali.
In particolare non possono ritenersi valide ai fini della prova di cessioni intracomunitarie le seguenti procedure:
(Soluzione A)
– acquisizione, contestualmente alla consegna della merce, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente estero dichiara di:
1. essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE);
2. essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico dei beni, indicando la loro destinazione;
– emissione di fattura non imponibile ex articolo 41 DL 331/1993;
– conservazione della documentazione descritta, unitamente agli elenchi Intrastat e alla documentazione bancaria di pagamento, ove disponibile.


(Soluzione B)
– emissione di fattura imponibile ex articolo 2 del DPR 633/1972;
– acquisizione della conferma dell’avvenuto trasferimento tramite dichiarazione scritta da parte del cessionario, nella quale si chiede di indicare espressamente che le merci relative alle fatture [x] sono regolarmente pervenute presso il deposito/negozio/sede in [Stato UE] in data [xx/xx/xxxx];
– a seguito dell’acquisizione della conferma, storno della fattura imponibile Iva con nota di credito ex articolo 26 del DPR 633/1972 ed emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del DL 331/1993;
– conservazione della documentazione acquisita unitamente agli elenchi Intrastat e alla documentazione bancaria di pagamento, ove disponibile.