30 December 2020

Chiarimenti del CNDCEC sull’adeguamento statuti del Terzo settore


Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti come Onlus potranno modificare i propri statuti, adeguandoli alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020. Infatti, con la conversione in legge del D.L. 125/2020, inserendo nell’art. 1 il comma 4-novies, è stato posticipato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale poter aggiornare gli statuti al Codice del Terzo settore fruendo delle maggioranze “semplificate” proprie dell’assemblea in seduta ordinaria. La medesima scadenza è stata prevista dal successivo comma 4-decies anche per gli adeguamenti statutari delle Imprese sociali (CNDCEC – Comunicato 09 dicembre 2020).

Sulla decorrenza del termine per adeguare gli statuti, il CNDCEC rammenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si era già espresso con la Circolare 31.5.2019 n. 13 sottolineando come la previsione dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/17 abbia attributo ad APS, ODV ed enti riconosciuti come Onlus, qualora già iscritti nei rispettivi registri, la possibilità di procedere all’adeguamento in questione fruendo del regime cd. “alleggerito”, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili (o per introdurre clausole che escludessero l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria). Pertanto, entro la data del 3.8.2019 (ora 31.3.2021), gli enti menzionati potevano adempiere a quanto richiesto dal Codice del Terzo settore rispettando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
A ulteriore conferma lo stesso ministero (nota 22.10.2020 n. 10980) aveva ribadito che la scadenza in oggetto si doveva riferire esclusivamente alla tipologia di assemblea da convocare e ai relativi quorum (costitutivi e deliberativi).
Infatti, nella nota si specifica che qualora “le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”; qualora, invece, si vada oltre il mese di ottobre 2020 o si intenda aggiornare completamente la carta statutaria anche oltre le modifiche necessarie ad adeguarla al CTS, sarà necessario il raggiungimento dei quorum previsti dal vigente statuto per le modifiche statutarie (lo stesso dovrà valere per le “modalità” ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari).
In merito poi alla forma dell’atto, un dubbio poteva sorgere con riferimento alle associazioni non riconosciute che, però, presentano lo statuto redatto in forma di atto pubblico. In tal caso, si reputa importante verificare che l’ente non sia effettivamente soggetto a particolari disposizioni di legge che prevedono l’obbligatorietà di dotarsi di uno statuto in forma di atto pubblico, ma che questo si sia dotato dell’atto notarile per mera volontà degli associati.
Quindi, lo statuto delle associazioni non riconosciute redatto per atto pubblico potrà essere adeguato al CTS anche mediante una semplice scrittura privata, registrata o con firme autenticate.