30 December 2020

Chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici


Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, L. n. 208/2015, rivolto alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpito dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 26 agosto 2016, è usufruibile solo in caso di “progetti di investimento iniziale”. (Agenzia Entrate – risposta 08 settembre 2020, n. 322).

Il credito d’imposta è rivolto alle imprese che effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi”, vale a dire di “macchinari, impianti e attrezzature varie”, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Sotto il profilo oggettivo, sono quindi agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativo all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.


La stessa Agenzia ha avuto modo di precisare che risultano agevolabili gli investimenti funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le quelli a favore di una nuova attività economica.


È stato altresì precisato che sono ammessi all’agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, ovvero che devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.


L’agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati investimenti iniziali.


I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.


Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.