
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 17 novembre 2020, n. 550, ha fornito chiarimenti in merito al regime di favore della detassazione dei premi di risultato di cui alla Legge di Stabilità 2016, circa il raggiungimento dell’obiettivo di redditività misurabile con il parametro indivuato nel contratto.
La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.
Al termine del periodo previsto dal contratto (cd. “periodo congruo”), ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.
Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla Legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.
In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, il regime fiscale di favore trova applicazione sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’azienda, sotto lapropria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
In relazione alla fattispecie in esame, la società/datore di lavoro, in sede di erogazione del premio di produttività variabile non ha applicato il regime fiscale di favore non ritenendo incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativoaziendale, il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.
Tale circostanza è invece disattesa dalla contribuente istante secondo la quale, invece, al momento della sottoscrizione del contratto integrativo aziendale l’unico dato a conoscenza della società erano i dati relativi al primo semestre 2019 e, conseguentemente, non era certo il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.
Invero, seppure dette valutazioni hanno comunque natura predittiva, influenzabili da fattori esterni o interni, nella fattispecie in esame le valutazioni del sostituto d’imposta, circa l’incertezza dell’obiettivo incrementale, giungono dopo nove mesi di attività delle società del Gruppo, che l’Agenzia delle Entrate ritiene attentamente stimata.