30 December 2020

Chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici


Forniti chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta applicabile a talune categorie di integratori alimentari e dispositivi medici (Agenzia Entrate – risposta 18 dicembre 2020, n. 607).

Nel caso di specie, l’istante, una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, chiede all’Agenzia chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici.
Il n. 114) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
L’art. 1, comma 3, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.
La circolare 10 aprile 2019, n. 8/E ha chiarito che la norma d’interpretazione autentica di cui sopra intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019. In proposito, si fa presente che il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che alle cessioni dei prodotti per i quali l’istante ha ottenuto i pareri tecnici da parte dell’Agenzia delle dogane e Monopoli, sia applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, configurandosi come dispositivi medici e classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Diversamente, in mancanza dello specifico parere tecnico rilasciato dall’ADM, non è possibile determinare se l’istante possa fruire dell’aliquota IVA ridotta di cui al menzionato n. 114).