
In assenza della specifica preventiva delibera dell’assemblea, l’approvazione in sé del bilancio societario, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea a legittimarne la deducibilità, a meno che l’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non discuta e approvi espressamente la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (Corte di Cassazione – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28586).
IL CASO
La controversia trae origine dall’accertamento analitico-induttivo con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società sia uno scostamento dagli studi di settore e una notevole sproporzione tra il volume di affari dichiarato e l’utile conseguito, sia l’indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori e di provvigioni occasionali, ritenute non inerenti e non documentati.
Su ricorso della società, i giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria.
La decisione è stata impugnata dalla società con ricorso in cassazione.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Riguardo alla determinazione di maggiori ricavi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società rilevando un vizio di motivazione apparente nella sentenza di appello che non ha tenuto conto, ovvero ha omesso di fornire motivazione alcuna, delle specifiche eccezioni sollevate dalla società in ordine alla ricostruzione operata dall’Agenzia delle entrate nella rideterminazione dei ricavi.
Per quanto riguarda i compensi agli amministratori, invece, i giudici della Suprema Corte ne hanno confermato l’indeducibilità, affermando che qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, atteso:
– la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea;
– la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi;
– la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio;
– il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società.
Conseguentemente, precisa la Corte Suprema, l’approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea a legittimarne la deducibilità, salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.