
Il Decreto Agosto al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, ha previsto l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020.
Inoltre, è stato previsto un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (artt. 58, 59, D.L. n. 104/2020).
Contributo per la ristorazione
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo spetta ai ristoratori che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Il medesimo contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati.
Il saldo è invece corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.
Qualora l’attività d’impresa cessi successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
Contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
– per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
– per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni suddetti.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore:
– a euro 1.000 per le persone fisiche;
– a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il suddetto contributo non è cumulabile con quello previsto per le imprese della ristorazione.