30 December 2020

Costi dell’attività preparatoria d’impresa: iva detraibile

Ai fini IVA deve ritenersi detraibile l’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive riguardanti attività di carattere preparatorio dell’impresa se presentano effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 luglio 2020, n. 14627)

Ai fini IVA, per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza, é detraibile l’ammontare dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In altri termini, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che non è richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.
A tal fine anche una sola ed isolata operazione può dare luogo ad una attività preparatoria d’impresa quando non anche addirittura esecutiva dell’attività d’impresa stessa.
I giudici hanno precisato che ai fini IVA è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente.