30 December 2020

COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva


Forniti chiarimenti sull’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’iva concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di covid-19 nel corso del 2020 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare 29 ottobre 2020, n. 43).

In applicazione del vigente ordinamento unionale, che permette di supportare situazioni di emergenza come la perdurante crisi epidemiologica in corso, la Commissione europea ha adottato la Decisione n.491/2020, successivamente modificata in data 23 luglio con la Decisione n.1101/2020, chiarendo l’ambito e le condizioni di applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 ottobre 2020.
Con la determinazione n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile u.s. facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l’ADM ha definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata il cui funzionamento è stato puntualmente descritto con la Circolare n. 19/2020 del 9 luglio scorso.
A seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri, in considerazione dell’evoluzione e del perdurare della situazione pandemica in atto, la Commissione Europea ha prorogato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto con la Decisione n.1101/2020, la validità dell’esenzione introdotta con la Decisione UE n.491/2020.
Inoltre, la Decisione UE n. 1573/2020, nel confermare l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 1 della citata Decisione n. 491/2020, ha inteso estenderne l’efficacia temporale, ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021.
Per quanto riguarda il Regno Unito la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del previsto recesso dall’Unione Europea.
Nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, restando dunque immutate sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del benefici sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola e le modalità operative per fruire dell’esenzione.
Con riguardo alle rendicontazioni obbligatorie da fornire da parte degli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della Decisione UE, anch’esse immutate nel contenuto, viene spostata la data di scadenza al 31 agosto 2021.
Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.