30 December 2020

Covid-19: istruzioni per i giochi pubblici


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 07 ottobre 2020, n. 39 ha fornito chiarimenti sull’impatto dell’aumento dei contagi sulle attività di gioco pubblico mediante apparecchi di intrattenimento e indicazioni sul termine decadenziale, sulla restituzione del deposito cauzionale e sui livelli di servizio.


 


A fronte dell’emergenza epidemiologica, l’Agenzia ha emanato disposizioni per la riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento, in linea con le previsioni di legge con cui sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; da ultimo il D.P.C.M. 7.08.2020, che ha reiterato per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo l’obbligo del rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive delineate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.


Ad oggi, sebbene l’attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento sia riaperta su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha posto l’esigenza di riesaminare le precedenti direttive in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nel garantirne il regolare svolgimento, a fronte delle criticità nella gestione delle attività di raccolta del gioco derivanti dalla necessità di assicurare l’osservanza delle norme di distanziamento sociale previste dalle predette Linee guida.


Le criticità rilevate attengono alla parziale riapertura degli esercizi pubblici ove si svolge l’attività di gioco, al ridotto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento anche nelle sale “attive”, in ragione dell’impossibilità di garantire pienamente il mantenimento della distanza interpersonale richiesta, nonché, considerata tale circostanza, alla riscontrata volontà di privilegiare, negli esercizi c.d. generalisti, le attività prevalenti in luogo delle attività di raccolta del gioco.


Tali contingenze si riflettono in termini di causa-effetto sullo spegnimento e/o sul collocamento in stato di magazzino di un significativo e fuori dall’ordinario, numero di apparecchi con vincita in denaro per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è possibile assicurare il collegamento alla rete telematica, con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga per un periodo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi.


In relazione a tale aspetto, l’Agenzia ha ravvisato la necessità di adottare, in via straordinaria, una misura di sterilizzazione dei giorni di mancato funzionamento per gli apparecchi presenti nel territorio nazionale, sino al termine del periodo emergenziale.


Allo stesso modo si procede con riferimento ai livelli di servizio che codesti concessionari devono assicurare nella conduzione della rete telematica.