30 December 2020

Covid-19: sanzioni per la violazione delle misure di contenimento degli spostamenti previste per Natale


In caso di violazione delle misure di contenimento degli spostamenti previste per le giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 4, D.L. n. 19/2020 (Ministero interno – circolare 07 dicembre 2020).

L’art. 4, D.L. n. 19/2020 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 disciplinate con D.P.C.M., ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco, sono puniti con sanzioni amministrative.


Tali sanzioni sono applicate anche per le violazioni del divieto di spostamento tra comuni previsto, dall’art. 1, co. 4, D.P.C.M. 03 dicembre 2020, per le giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione è commessa senza l’utilizzo di un veicolo (e il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all’interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo definito dall’articolo 46 del Codice della strada, etc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Sono sempre valide le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall’art. 202, co. 1, Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art. 108, D.L. n. 18/2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

È prevista una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l’utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.
Se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l’operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l’aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33.
Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.