
L’Inps comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda del bonus servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
Il bonus per servizi di babysitting deve essere utilizzato, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone rosse). I beneficiari sono i genitori degli alunni di dette scuole, iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il suddetto bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori; il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.
La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus in questione viene erogato mediante Libretto Famiglia, pertanto, per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito dell’Inps. Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 9 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe. Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020” per il pagamento della prestazione. Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari che non sono ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento.
L’accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Ordine alfabetico”> “Bonus servizi di babysitting”, effettuando l’autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS (dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). Il bonus può essere richiesto anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 149/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore. Il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio. Inoltre, in presenza di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura segnalerà l’importo massimo residuo attribuibile.
Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva ed invia”, solo dopo l’apposizione del flag relativo all’accettazione della sezione privacy. Tale consenso è infatti indispensabile all’Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria della domanda presentata.
La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia.