30 December 2020

Crisi d’impresa e distacco, l’interesse del distaccante sussiste anche se di tipo solidaristico


Nella ipotesi di crisi produttiva temporanea, l’impresa può legittimamente ricorrere all’istituto del distacco, ritenendosi sussistente il requisito dell’interesse del distaccante, laddove, in tale maniera, si intenda perseguire l’intento di non disperdere o depauperare le competenze professionali dei dipendenti. L’interesse al distacco, infatti, può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, bensì di tipo solidaristico, fermo restando che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2020, n. 18959).


Una Corte di appello territoriale, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di prime cure, aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore dipendente, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti, in violazione delle condizioni di liceità (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003), con condanna alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la società distaccataria e con riconoscimento di ogni consequenziale effetto retributivo, di inquadramento e riparametrazione di ciascun istituto contrattuale.
Ad avviso della Corte, i presupposti ed i requisiti dell’istituto del distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, erano sussistenti. Nello specifico, era ravvisabile l’interesse del distaccante, consistito nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva in atti documentata, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente; altresì, il distacco era connotato dal requisito della temporaneità.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, deducendo che la Corte di merito:
1) avesse ritenuto dimostrato, pur in assenza di prove, che l’interesse al distacco risiedesse nell’incremento della polivalenza del lavoratore, dando per scontato che tale interesse fosse sussistito per tutta la durata del distacco stesso, mentre questo era stato effettuato solo per gestire la crisi occupazionale che aveva riguardato la società distaccante ed evitare l’intervento di Cig, senza peraltro che vi fosse coincidenza temporale tra i due periodi di crisi e distacco;
2) non avesse correttamente considerato le modalità di svolgimento del distacco e, in particolare. le mansioni svolte dal lavoratore presso la società distaccataria.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Riguardo al primo motivo, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione della regola della “disponibilità delle prove” (art. 115, c.p.c.) sussiste solo allorchè il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa, al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma non anche laddove il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Corte di Cassazione, sentenza n. 1229/2019).
Sotto il profilo sostanziale, poi, in ordine alle modalità operative del distacco, proprio le mansioni assegnate, diverse da quelle espletate presso il distaccante, sembrano costituire un indice sintomatico del perseguito “interesse” dell’incremento della polivalenza professionale dei lavoratori, tant’è che erano state avanzate autonome domande di superiore inquadramento da parte dei medesimi. Al riguardo, conformemente ai principi giurisprudenziali affermati in giurisprudenza e nella dottrina prevalente, l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, fermo restando che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
Infine, in punto di diritto, il mutamento delle mansioni senza il consenso dei lavoratori, così come il distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella cui il lavoratore sia adibito, in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive (art. 30, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003), non sono fattispecie sanzionabili con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi più grave del distacco senza i requisiti dell’interesse e della temporaneità (art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 276/2003).