
Nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento, configurandosi l’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (Corte di Cassazione, ordinanza 02 novembre 2020, n. 24197).
La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda avanzata da una lavoratrice, volta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori. La Società convenuta, tuttavia, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto di lavoro in questione, intercorso esclusivamente con il precedente datore di lavoro persona fisica, ormai deceduto. La Società costituita dagli eredi, infatti, era nata successivamente, con soluzione di continuità rispetto all’impresa gestita dal de cuius.
In primo grado, il Giudice aveva rigettato la domanda della lavoratrice, mentre in appello la medesima veniva accolta. Ad avviso della Corte, vi era legittimazione passiva delle parti convenute, giacché la società di fatto, costituitasi fra gli eredi, era succeduta nei rapporti giuridici dell’impresa individuale del de cuius.
Avverso tale decisione, la Società ed i singoli soci-eredi, personalmente ed in qualità di legali rappresentanti della s.n.c., interpongono ricorso per Cassazione, stigmatizzando, tra l’altro, la statuizione con la quale i giudici del gravame avevano accertato la responsabilità solidale fra i soci e la società, data la diversità fra responsabilità parziaria degli eredi e responsabilità solidale dei soci, integranti diverse causae petendi non deducibili con concorso cumulativo.
Per la Suprema Corte la censura è infondata.
Con orientamento consolidato e risalente nel tempo, infatti, nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa individuale o collettiva, nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto, a nulla ostando che l’art. 2248 c.c. assoggetti alle norme dell’art. 1100 c.c. e degli articoli seguenti, la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.
Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento. Al contrario, si è in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (Corte di Cassazione, sentenza 27 novembre 1999, n. 13291). L’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società, infatti, è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale, che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (Corte di Cassazione, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3028).
Nella fattispecie, la Corte di merito ha correttamente accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l’esercizio di un’impresa collettiva, seppur nella forma di società irregolare o di fatto. E proprio dal concetto di sfruttamento economico dell’azienda, che rimanda ad una nozione di fine speculativo e di lucro nell’esercizio della attività imprenditoriale, ne discende, quale corollario giuridico, il riferimento a tutti i partecipanti, degli utili e delle perdite relativi.
In tale prospettiva, dunque, è priva di pregio la critica formulata dai ricorrenti, con la quale si prospetta l’erroneità della pronuncia per vizio di sussunzione della fattispecie concreta, non nell’ambito della comunione di mero godimento.
Inoltre, alla stregua delle medesime considerazioni, non può ritenersi sussistente soluzione di continuità fra la snc degli eredi e l’impresa individuale del de cuius, conservandosi la responsabilità solidale tra la società ed i soci anche per i crediti antecedenti alla regolarizzazione.