
Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019 (Agenzia Entrate – comunicato 26 agosto 2020).
Con l’incremento delle risorse disposto dal decreto Agosto, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Ai sensi dell’art. 84, co. 1, del Decreto Agosto, 1. l’autorizzazione di spesa viene incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di aumentare la deduzione forfettaria per gli autotrasportatori.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta:
– una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;
– anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Photo by ALE SAT on Unsplash