30 December 2020

Detrazioni per canone di locazione: non spetta al lavoratore che trasferisce la residenza all’estero

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale prevista per l’affitto dell’abitazione nel nuovo comune di lavoro, in favore del lavoratore dipendente trasferito, non può essere riconosciuta nel caso di trasferimento della residenza all’estero (Risposta ad interpello 28 agosto 2020, n. 288)

In base al TUIR, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione dall’IRPEF, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera 15.493,71;
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
In base alla formulazione della norma la detrazione può essere operata a condizione che:
a) il lavoratore dipendente abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
b) il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
c) la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Al riguardo è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la detrazione possa essere fruita anche dai lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la residenza all’estero, con iscrizione all’AIRE.
Con riferimento al beneficio in questione è stato chiarito che esso risponde alla finalità di agevolare i dipendenti che, dovendosi trasferire in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, sostengono anche l’onere della locazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Tuttavia, nel caso di un trasferimento all’estero la fruizione della detrazione è inibita dal sistema di tassazione previsto per i redditi di soggetti residenti all’estero.
Dal momento in cui il lavoratore trasferisce la residenza all’estero l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente. Il sistema di tassazione individua in modo specifico le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dal TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, comunque, che la detrazione (prevista per tre anni) può essere fruita in relazione all’anno di trasferimento (prima annualità) qualora risulti fiscalmente residente in Italia, con esclusione per le successive due annualità (potenzialmente agevolabili) nel presupposto che il lavoratore non sia più fiscalmente residente in Italia.

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA


Si considerano residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.