30 December 2020

Dietro front del Fisco: contributi notarili in deduzione dal reddito professionale

Con Risoluzione 12 ottobre 2020, n. 66/E, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione in materia di deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, e conferma che gli stessi sono deducibili ai fini della determinazione del reddito professionale e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.

La disciplina in materia di contribuzione alla cassa professionale stabilisce che il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari degli stessi. La quota è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versata all’archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.
Secondo l’ormai superato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione delle loro finalità previdenziali e assistenziali attinenti esclusivamente alla sfera personale del notaio, tali contributi non potevano essere considerati un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, non era riconosciuta la deducibilità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, bensì dal reddito complessivo come contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
Ovviamente, sulla base di detto principio, i contributi erano ritenuti esclusi dal calcolo della base imponibile Irap.


Tuttavia, la posizione del Fisco non ha trovato riscontro nell’interpretazione della giurisprudenza, che in diverse pronunce ha affermato il principio opposto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che i contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto costi inerenti all’attività professionale.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che tali contributi rientrano nella previsione della norma in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dove si fa espresso riferimento alle “spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione”, ovvero alle spese che sono inerenti all’attività svolta.
L’interpretazione dei giudici tiene conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.


Aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione e confermato che in sede di controllo sarà riconosciuta ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.
In sede di dichiarazione dei redditi, dunque, l’importo dei contributi deducibili è correttamente indicato nel quadro RE, colonna 4 del rigo RE19.