30 December 2020

Disoccupazione, l’inerzia del lavoratore ad eseguire una sentenza favorevole non esclude l’indennità


In caso di impugnazione del licenziamento o del termine apposto al contratto, elemento ostativo alla percezione dell’indennità di disoccupazione è solo l’effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, a nulla rilevando l’eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole, visto che manca un’esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi l’indennizzabilità dell’evento protetto (Corte di Cassazione, ordinanza 26 agosto 2020, n. 17793).


Una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Inps avverso il decreto con cui le era stato ingiunto la restituzione delle trattenute operate sul trattamento pensionistico di un lavoratore, in conseguenza dell’indebita percezione dell’indennità di disoccupazione.
La Corte di merito, in sostanza, aveva ritenuto sussistente il diritto del lavoratore all’indennità di disoccupazione, a nulla rilevando la sopravvenuta sentenza di un diverso Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto e riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato per lo stesso periodo della disoccupazione. A tal proposito, infatti, ancorchè il datore di lavoro fosse stato condannato al risarcimento delle retribuzioni spettanti dalla costituzione in mora, sussistendo l’interesse del lavoratore a concludere una transazione con riconoscimento di una somma inferiore, a titolo di danno non patrimoniale, stante il configurarsi di una “res dubia”, non era configurabile un’inerzia del lavoratore a far valere i suoi diritti derivanti dalla sentenza.
Altresì, il lavoratore non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro, né aveva ricevuto spettanze retributive.
Tutto ciò escludeva che l’indennità di disoccupazione potesse diventare indebita per il solo fatto di aver ottenuto una sentenza favorevole e che comunque si dovesse aver a riguardo alla transazione intercorsa, con risoluzione consensuale del rapporto.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione l’Inps, lamentando l’accertamento giudiziale di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso periodo della disoccupazione, con esclusione del diritto all’indennità, in quanto il lavoratore era rimasto inerte e la mancata concretizzazione di quanto statuito dalla sentenza era conseguenza della sua inerzia.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
La domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione, infatti, non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (Corte di Cassazione, sentenza 04 novembre 2019, n. 28295).
Solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione possono e devono essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti e non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 17 aprile 2007, n. 9109).
Ciò premesso, nella specie si è verificata una situazione di disoccupazione all’esito della scadenza del termine contrattuale, non ostandovi il fatto che in presenza di una sentenza dichiarativa dell’illegittimità di detto termine contrattuale e di conversione del rapporto a tempo indeterminato “ex tunc”, sia intervenuta tra le parti una transazione prevedente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la regolarizzazione previdenziale e l’erogazione di un importo a titolo di danno non patrimoniale.
L’impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e l’intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell’atto risolutivo. Diversamente, infatti, l’indennità di disoccupazione non spetterebbe ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della possibile sentenza di reintegra.
Altresì, non può ritenersi idonea ad escludere l’indennità di disoccupazione la mera ricostituzione “de iure” del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l’effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione “de facto” tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta. E, al riguardo, neppure rileva in senso ostativo, una eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole, visto che difetta allo scopo un’esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell’evento protetto. Non vi è luogo, dunque, ad indagare circa le ragioni e l’imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l’esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.