30 December 2020

DL Rilancio convertito: modifiche al bonus fiscale per la sanificazione e l’acquisto di DPI


Con la conversione in Legge del DL Rilancio, il credito d’imposta in oggetto viene esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (art. 125, D.L. n. 34/2020 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77)


 


Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13-quater, co. 4, decreto-legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019), spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.


Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Il credito d’imposta:
– spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
– è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);


– non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;


– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.