30 December 2020

DL Ristori-bis: esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura



Tra le altre misure urgenti previste dal DL n. 149/2020, anche misure di sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura. Prevista, infatti, all’articolo 21 la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Al fine di far fronte, inoltre, alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, è concesso (articolo 22) alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, ed alle loro associazioni, un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.


Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 16 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’articolo 21 del DL n. 149/2020 dispone che gli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sopra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 di seguito riportati, sia riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.













































Codice Ateco

Descrizione

01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche


Quarta gamma
L’articolo 22, del DL in commento sostituisce, invece, l’articolo 58-bis, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti.
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.