
Con la Legge di conversione del Decreto Ristori viene introdotta una norma di coordinamento che sancisce la detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19 (art. 10-bis, D.L. n. 137/2020)
La disposizione stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati invia eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto (tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) utilizzato per determinare la quota di deducibilità degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi) riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito.
La detassazione di applica:
– nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal;
– a tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;
– esclusivamente alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.