30 December 2020

E-fatture: nuove regole per l’imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2021 cambiano le regole per assolvere all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Il Ministero ha individuato, inoltre, le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 4 dicembre 2020)

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse:
– nel primo (Gennaio-Marzo), nel terzo (Luglio-Settembre) e nel quarto (Ottobre-Dicembre) trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre;
– nel secondo (Aprile-Giugno) trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura del trimestre.


Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo (Gennaio-Marzo) trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.


Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due (Gennaio-Marzo e Aprile-Giugno) trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, per ciascun trimestre, l’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. La comunicazione è effettuata in modalità telematica entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Se si ritiene che per le fatture integrate l’imposta non sia dovuta, è necessario effettuare la variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI nel secondo trimestre solare dell’anno, tale la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

IMPORTO DELL’IMPOSTA DA PAGARE

L’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre è reso noto dall’Agenzia delle Entrate al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, in modalità telematica. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per l’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta può essere effettuato con le seguenti modalità:
– con addebito su conto corrente bancario o postale, attraverso l’apposito servizio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata;
– tramite modello F24, con modalità telematiche.

RECUPERO DELL’IMPOSTA NON VERSATA

L’Agenzia delle Entrate comunica eventuali ritardati, omessi o insufficienti versamento rilevati attraverso le procedure automatizzate, indicando l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa in misura ordinaria e degli interessi.