30 December 2020

Escluse le sanzioni all’amministratore per omessa dichiarazione

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di una società, il legale rappresentante cessato dall’incarico prima della scadenza del termine non può ritenersi solidalmente responsabile per le sanzioni. (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25135).

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda una controversia originata dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di una società a responsabilità limitata, irrogando al contribuente le relative sanzioni in qualità di legale rappresentante nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione omessa.
Il provvedimento è stato impugnato dal contribuente sostenendo di aver cessato dall’incarico di amministratore prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
L’impugnazione, respinta dai giudici tributari, ha trovato accoglimento da parte della Corte di Cassazione.


I giudici della Suprema Corte hanno osservato che in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione (art. 2, co. 2, D.Lgs. n.472 del 1997), secondo il quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione.
Ad esso si affianca, altresì, il principio di responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione (art. 11, D.Lgs. n. 472 del 1997), secondo il quale nei casi in cui la violazione sia commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidamente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.
Tuttavia, in deroga ai suddetti principi, è stato introdotto un principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (art. 7, co. 1, D.L. n. 269 del 2003).


La Corte Suprema ha precisato che l’applicazione di tale ultima disposizione presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.
Viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione della norma, diretta a sanzionare la sola società, con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito).
Nella controversia esaminata, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha errato nel ritenere senz’altro sussistente la responsabilità solidale dell’amministratore della società per le sanzioni irrogate, solo in considerazione della carica rivestita, senza avere prima proceduto all’accertamento, se il primo avesse utilizzato la seconda quale mero schermo per sottrarsi alle sue responsabilità.