30 December 2020

Esente da Iva il costo aggiuntivo accessorio alla prestazione sanitaria


È esente da Iva l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che ha pagato la prestazione con modalità diversa dalla carta di credito. Inoltre, la medesima somma non può essere detratta ai fini Irpef dal cliente, perché rappresenta un costo amministrativo (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2020, n. 268).

Il principio di accessorietà comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale.


Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE “Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.


Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costituire un indizio dell’unicità della fornitura. Ciò che rileva è la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare la prestazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo.


La Corte di Giustizia ha statuito che le spese supplementari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, dopo aver, tra l’altro, premesso che “il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi fornita a titolo oneroso”.


Detto questo, riguardo al caso di specie, per i clienti sprovvisti di carta di credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, qualificandosi così, quale prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il regime di esenzione.


Riguardo invece alla possibilità di poter detrarre il suddetto costo aggiuntivo dall’irpef, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell”articolo 15 del Tuir spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.


Tale disposizione non trova però applicazione alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Per effetto della deroga, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Per l’individuazione delle spese sanitarie che danno diritto alle detrazioni in parola, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.


Al fine di evitare abusi delle agevolazioni in questione, è stato più volte affermato che sono ammesse alla deduzione o alla detrazione solo le spese per prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati finalizzati alla cura di una patologia, effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.


Non sono deducibili o detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona.


In considerazione di quanto appena detto, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, quando il paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito, sia un onere amministrativo (come, ad esempio la spesa sostenuta per la richiesta della cartella clinica) e come tale non avendo natura sanitaria non può fruire della predetta detrazione.

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