
Sottoscritto, il nuovo CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere Conflavoro – Confsal.
Il CCNL è in vigere dall’1/9/2020 al 31/8/2023, e dal punto di vista retributivo, conferma le retribuzioni gia in vigore, ovvero
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Inquadramento |
Retribuzione |
|---|---|
| Primo Livello | € 1.400,00 |
| Secondo Livello | € 1.300,00 |
| Terzo Livello | € 1.220,00 |
| Quarto Livello | € 1.140,00 |
Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore e remunerate con la quota oraria della normale retribuzione del 25% (lavoro straordinario diurno) e 50% (lavoro straordinario notturno e festivo).
Lavoro notturno:
Maggiorazione del 35% della retribuzione oraria
Lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi saranno compensate, oltre alla normale retribuzione giornaliera, con la retribuzione delle ore di lavoro prestate maggiorate del 35%. Per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica da parte di lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta un’indennità in cifra fissa pari al 10% della retribuzione oraria per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale e la maggiorazione per lavoro festivo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:
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Livello di inquadramento |
Anzianità di servizio fino a 5 anni |
Anzianità di servizio oltre 5 anni |
|---|---|---|
| Primo Livello | 60 giorni | 90 giorni |
| Secondo Livello | 30 giorni | 45 giorni |
| Terzo Livello | 20 giorni | 30 giorni |
| Quarto Livello | 10 giorni | 15 giorni |
I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 1° al 3°. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni:
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Annualità |
Durata 18 mesi (manicure e pedicure) |
Durata 3 anni (impiegati) |
Durata 5 anni (tecnici) |
|---|---|---|---|
| Primo anno | 70% | 60% | 60% |
| Secondo anno | 90% | 75% | 75% |
| Terzo anno | – | 85% | 85% |
| Quarto anno | – | – | 90% |
| Quinto anno | – | – | 95% |
La durata massima del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche tecniche è pari a 60 mesi, fatta eccezione per i lavoratori inquadrati nelle mansioni afferenti “manicure e pedicure” esclusivamente estetico per cui la durata è pari a 18 mesi. La durata massima del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche impiegatizie è pari a 36 mesi
Contratto a termine
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra
Contratto di somministrazione
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla co