30 December 2020

Flussi: attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di lavoratori non comunitari


In merito alla “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2020”, si procede all’attribuzione delle quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 7 luglio 2020 4 agli Ispettorati territoriali del lavoro, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini dell’emanazione del parere di competenza propedeutico al rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Circolare Min. Lav. n. 15/2020).


Secondo l’articolo 3 del DPCM 7 luglio 2020 – pubblicato sulla G.U. 12 ottobre 2020, n. 252 – nell’ambito della quota di 12.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Relativamente alle suddette quote, sulla base dei primi dati forniti dal Ministero dell’Interno e relativi alle istanze pervenute in ordine cronologico alla data del 28 ottobre u.s. agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, vengono assegnate agli Ispettorati territoriali del lavoro, tramite SILEN, n. 4.000 quote, indistinte per settore produttivo. Si procederà a successive assegnazioni non appena perverranno ulteriori dati dal Ministero dell’Interno.
L’articolo 4, del citato DPCM, prevede, sempre nell’ambito della quota massima indicata, che siano ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23, D. Lgs. n. 286/1998. La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito nell’elenco pubblicato sul SILEN.
È inoltre consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. Per tali ingressi, come già avvenuto nel passato, le quote non vengono ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità della Direzione Generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e che saranno segnalate dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
Nell’ambito della quota prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È inoltre autorizzata, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Per tali quote, si procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di n. 2.466 quote, sulla base delle istanze di conversione pervenute in ordine cronologico sul sistema SPI alla data del 28 ottobre. Sulla base delle ulteriori istanze che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione saranno successivamente attribuite le relative quote.


L’articolo 6 del DPCM 7 luglio prevede inoltre che siano ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro. La quota, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), cit. le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
Per quanto concerne l’assegnazione delle sopra illustrate quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, previste dall’articolo 6, con riferimento a:
– commi 1-3, viene effettuata una prima ripartizione territoriale pari a n. 6.500 quote (di cui n. 563 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato alla Direzione Generale dagli Ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali. Gli Ispettorati territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione;
– comma 4, viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 4.938 quote per istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro (come identificate dalla circolare prot. n. 3843 dell’8.10.2020) pervenute alla data del 28 ottobre. dal Ministero dell’Interno. Si procederà, successivamente, ad assegnare le restanti quote agli Ispettorati territoriali.
Le istanze che perverranno dalle sei organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro, rientranti nella quota riservata di 6.000 unità, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati. In considerazione della sperimentazione in atto quest’anno, gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, ai fini del rilascio del competente parere, come chiarito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro n. 122/2020 del 30.10.2020. Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.


Infine, si rende noto che, con riferimento alle procedure del decreto flussi per l’anno 2018 (DPCM 16.12.2017), le quote non impegnate dagli Ispettorati territoriali del lavoro entro il 30 novembre 2020 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN, d’intesa con il Ministero dell’Interno.