30 December 2020

Il credito d’imposta locazioni del DL Ristori convertito


Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e si applica anche alle imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (artt. 8 e 8-bis, D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020).

Ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 137/2020, per le imprese, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.
A tal fine, viene riproposta la misura recata dall’art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:
– calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:
– 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% dei canoni per affitto d’azienda.

L’art. 8-bis, introdotto in sede di conversione, riproduce il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n 149 del 2020 (cd. Ristori bis). Pertanto, attribuisce il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 8 sopra menzionato, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. Zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del provvedimento in esame.