30 December 2020

Il fondo per lo sport dilettantistico del DL Ristori convertito


Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020).

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 142 milioni di euro per l’anno 2020 (Fondo già incrementato dall’art. 10 del D.L. n. 157/2020, decreto poi abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020), che costituisce limite di spesa ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.
Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione, del citato art. 3, riproduce il contenuto dell’art. 29 del D.L. n. 149/2020. Pertanto, dispone che le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui sopra.