30 December 2020

Illegittima sospensione in Cig, il risarcimento danni è soggetto a prescrizione decennale


La richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs, ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, a nulla rilevando in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi invece avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (Corte di Cassazione, ordinanza 23 novembre 2020, n. 26590)


Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato una Società datrice di lavoro al pagamento, in favore degli eredi di un suo ex dipendente, delle differenze retributive per il periodo in cui il medesimo era stato collocato in CIGS a zero ore.
In via preliminare, la Corte di merito rilevava l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della Società, siccome di durata decennale, per la natura del risarcimento da illegittima sospensione, a seguito di collocamento del lavoratore in Cigs, di credito da inadempimento contrattuale.
Nel merito, invece, essa evidenziava la genericità dei criteri di selezione dei lavoratori da sospendere, indicati soltanto nel numero massimo, senza neppure la possibilità di accertare se tutti i colleghi della stessa unità del lavoratore deceduto, occupati nelle medesime mansioni, fossero o meno coinvolti nella rotazione, così riconoscendogli un danno risarcibile per l’intero periodo di collocamento in Cigs nella misura determinata dal C.t.u., non censurata dalle parti.
Infine, la Corte territoriale confermava il risarcimento del danno per dequalificazione professionale del lavoratore, in misura del 10% dell’intera retribuzione mensile netta, per tutto il periodo di inattività giustificata.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la società, deducendo violazione e falsa applicazione della legge in relazione ai termini prescrittvi (artt. 2948 e 2946 c.c.), per il ripristino dell’ordinario regime di adempimento dei pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi, nel caso di disapplicazione del decreto ministeriale concessivo della Cigs ed il conseguente l’inadempimento datoriale all’obbligo retributivo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.


Secondo consolidato indirizzo di legittimità, infatti, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs, ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, a nulla rilevando in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi invece avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 4 dicembre 2015 n. 24738).
Nel merito, invece, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi regolanti la materia, quali: specificità dei criteri di scelta, consistente nella loro idoneità ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri; violazione dell’obbligo di comunicazione sindacale dell’apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere; inefficacia dei provvedimenti aziendali mancanti della specificazione dei criteri di scelta o dell’indicazione delle ragioni che impediscano il ricorso alla rotazione; insanabilità del vizio della comunicazione di avvio della procedura con un successivo accordo, neppure intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori (Corte di Cassazione, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6761).
Essa ha quindi proceduto ad una interpretazione, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente argomentata in base allo scrutinio dei verbali di accordi sindacali, laddove la Società ha meramente contrapposto la propria, pure in assenza di una corretta denuncia di violazione dei canoni ermeneutici.