
In tema di emendabilità della dichiarazione, deve ritenersi legittima la correzione in sede contenziosa per far valere la deduzione della perdita (definitiva) del credito non ammesso allo stato passivo del debitore e il conseguente azzeramento dell’imposta dichiarata (Sentenza 21 luglio 2020, n. 15527)
FATTO
Attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha accertato l’omesso versamento dell’IRES autoliquidata in sede di dichiarazione.
In sede contenziosa la società ha eccepito l’erronea registrazione, tra i redditi dichiarati per il periodo d’imposta precedente, di ricavi relativi ad una fattura mai pagata dal debitore assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, non essendo stato il credito ammesso allo stato passivo. Da ciò ha dedotto che la detrazione del ricavo dai redditi del precedente periodo d’imposta e la conseguente realizzazione di una perdita, che riportata correttamente nella dichiarazione controllata azzerava il reddito del periodo d’imposta e, conseguentemente, l’IRES erroneamente autoliquidata.
I giudici tributari hanno accolto la tesi della società, annullando la pretesa tributaria in ragione del principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi.
DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, impugnando la decisione dei giudici tributari, ha dedotto una distorta applicazione del principio di emendabilità della dichiarazione sul rilievo che, trattandosi d’imposta autoliquidata e non versata, al contribuente è concessa la facoltà di correggere la dichiarazione, nella quale erano state erroneamente esposte attività non conseguite, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, o, in alternativa, nel rispetto di stringenti termini di decadenza, quella di chiedere il rimborso dell’indebito, ma senz’altro non gli è consentito di non pagare le imposte sui redditi utilizzando il mezzo della contestazione del ruolo scaturito dalla verifica formale delle inadempienze fiscali.
Respingendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini per l’accertamento se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”. In particolare, ai fini della emendabilità della dichiarazione, occorre avere riguardo dei seguenti principi:
– la dichiarazione, in linea generale, salvo casi particolari o parti specifiche di essa, è un atto di scienza e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa, indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione dell’emenda;
– in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi principi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che essa costituisce un momento dell’«Iter» procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria;
– i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, commi 5 e 6, del Decreto IVA, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dell’opposizione alla cartella di pagamento da parte del contribuente che dimostri l’insussistenza del debito IRES sulla scorta della (definitiva) perdita del credito, documentato da una fattura (emessa e registrata in contabilità) mai pagata dall’obbligata, trattandosi di credito non ammesso allo stato passivo della committente/debitrice.