30 December 2020

Indennità mese di maggio a favore dei pescatori autonomi: istruzioni Inps


Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, il DL Rilancio riconosce un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 (art. 222, co. 8, DL n. 34/2020). L’indennità è erogata con le modalità previste dall’art. 28, co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, in ragione del predetto richiamo, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa previsto (Circolare Inps n. 118/2020).


Stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative destinatari dell’indennità – come precisato dalla circolare in argomento – sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
L’Indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.


Domanda
L’indennità è erogata con le modalità previste dall’art. 28, co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, in ragione del predetto richiamo, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa previsto.
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Istituto.


Incumulabilità e incompatibilità
L’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. Ape sociale.
Si precisa, altresì, che l’indennità a favore dei pescatori autonomi e soci di cooperative non è cumulabile con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità di cui all’art. 44 del D.L. n. 18 del 2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi.
Inoltre, sempre per effetto del predetto richiamo all’art. 28 del decreto Cura Italia, l’indennità in argomento è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia, con le indennità di cui all’art. 84 del decreto Rilancio Italia, nonché con il Reddito di emergenza (circolare Inps n. 118/2020).


Compatibilità
L’indennità in argomento, in analogia a quanto disposto per l’indennità COVID-19 di cui all’art. 28 del decreto Cura Italia, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Per quanto concerne la compatibilità dell’indennità con il Reddito di Cittadinanza, essa non è compatibile con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Ai beneficiari dell’indennità, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 950 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro (co. 13, art. 84, DL Rilancio).


Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità COVID-19 in oggetto, l’assicurato può proporre azione giudiziaria.