30 December 2020

Indennità per i dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali


Stanziati 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti atempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all’indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.


Risorse
Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui in oggetto conseguentemente alle previsioni contenute nei decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono pari a 326,4 milioni di euro per il 2020. Entro tale limite di spesa sarà riconosciuta l’indennità di cui di seguito.


Indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Tra i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono alle indennità a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, oltre a coloro già individuati ai sensi del DM 30 aprile 2020, sono altresì individuati i lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori così individuati è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Incumulabilità
L’indennità non è cumulabile con:
– i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
– le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
– l’indennità di cui ai decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020;
– le indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2020;
– le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


Modalità di erogazione e monitoraggio
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel limite di spesa sopra indicato. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.Iavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.