30 December 2020

Indennità Ristori quater: proroga domanda al 31 dicembre


Con circolare n. 146/2020, l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal DL n. 157/2020 a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica. Prorogato al 31 dicembre il termine entro cui i lavoratori che non hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda telematica per ottenerne il riconoscimento.


Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, DL n. 137
Il DL n. 157, all’articolo 9, co. 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) – l’erogazione una tantum, della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro. In particolare, i lavoratori destinatari della citata tutela denominata “indennità onnicomprensiva” sono:
– i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori intermittenti;
– i lavoratori autonomi occasionali;
– i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– i lavoratori dello spettacolo;
– i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, DL n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 9, co. 1, DL n. 157/2020, ma la relativa indennità sarà erogata ai predetti lavoratori dall’INPS, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva.


Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, DL n. 137
L’articolo 9, co. 2, del DL n. 157/2020 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 157 del 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo. Detti lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e non devono essere, alla medesima data del 30 novembre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.
La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta, a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i predetti lavoratori devono aver svolto, come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e non devono essere – alla data del 30 novembre 2020 – titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.
Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 30 novembre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate. Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.


Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
Il citato articolo 9, DL n. 157/2020, al comma 3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori individuate alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, come di seguito specificate:
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Per questa categoria si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della indennità di cui all’art. 30, DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020;
– lavoratori intermittenti  che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:
– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
– titolari di pensione.


Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
L’articolo 9, co. 5, DL n. 157/2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020.
Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
L’articolo 9, al co. 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 30 novembre 2020 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
L’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.


Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti Cura Italia, Rilancio Italia e Agosto
L’articolo 9, co. 7, DL n. 157/2020 introduce un’importante novità in ordine al requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto per la categoria dei lavoratori dello spettacolo dall’articolo 38, co. 2, del decreto Cura Italia, come anche richiamato dall’articolo 84, co. 10, del decreto Rilancio Italia e dall’articolo 9, co. 4, del decreto Agosto.
In particolare, il citato articolo 9, co. 7, DL n. 157 prevede che il richiamato requisito, relativo alla assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto dalle sopra citate disposizioni normative, deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
In ragione di ciò, evince che i lavoratori dello spettacolo – in presenza di tutti gli altri requisiti legislativamente previsti dalle disposizioni sopra richiamate – possono accedere alle relative indennità COVID-19 di cui ai citati decreti-legge anche laddove siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.


Domanda
Come anticipato, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del DL n. 137 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 9, co. 1, del DL n. 157/2020, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
Al fine di effettuare i necessari adempimenti di fine anno, l’Inps comunica che il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il Legislatore non ha previsto scadenza espressa. In particolare, in tale data, scadranno i termini per la presentazione delle domande di indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali di cui al D.M. 13 luglio 2020, n. 12 (circ. n. 94/2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia (circ. n. 104/2020), delle domande di indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, co. 8, del decreto Rilancio Italia (circ. n. 118/2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del decreto Agosto (circolare n. 125/2020).
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.


Incumulabilità ed incompatibilità
Ai sensi dell’articolo 9, co. 8, del DL n. 157/2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili.
In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia, anche le indennità di cui al citato articolo 9 non sono cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi, con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, le indennità di cui all’articolo 9 oltre a non essere tra loro cumulabili, non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, co. 8, del decreto Rilancio Italia e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto Agosto.
Per quanto concerne la compatibilità con il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. Le indennità in questione non sono quindi compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza (Rem), le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 sono, invece, cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Le indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9, commi 1, 3, 5 e 6sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 9 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.


Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, DL n. 157/2020 l’interessato può proporre azione giudiziaria.