
Fermo restando l’insussistenza del c.d. “rischio elettivo”, il lavoratore che abbia subìto un evento infortunistico a causa di un incidente stradale mentri torni da casa sul luogo di lavoro, dopo aver ottenuto un permesso per motivi personali, ha diritto al riconoscimento delle relative prestazioni indennitarie Inail, non potendosi affermare che la fruizione di tale permesso per motivi personali interrompa il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa e, quindi, escluda l’indennizzabilità dell’evento (Corte di Cassazione, ordinanza 08 settembre 2020, n. 18659).
Una Corte d’appello territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere le prestazioni indennitarie Inail per i superstiti, proposta dalla vedova e dalle figlie di un lavoratore, deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro.
Avverso tale pronuncia, i suddetti eredi proponevano ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto che la fruizione di un permesso per motivi personali escludesse il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa, ancorché nel caso di specie il permesso fosse stato richiesto e ottenuto per esigenze familiari.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato.
Al riguardo, infatti, l’assicurazione Inail comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, intese come non dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, invece, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, nonché quelli avvenuti nell’ipotesi che II conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (art. 2, co. 3, D.P.R. n. 1124/1965).
In altri termini, la tutela assicurativa è ampliata a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico, connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro. Di contro, il c.d. rischio elettivo resta confinato a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interattiva di ogni nesso tra lavoro- rischio ed evento (Corte di Cassazione, sentenza n. 7313/2016).
Ciò posto, non è condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe “ex se” il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro. Il permesso, infatti, costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che, ontologicamente, non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte dei connotati di periodicità e prevedibilità tipico degli altri.
Oltretutto, non è possibile logicamente sostenere che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero, non sia tutelato “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, considerato il tenore della disposizione normativa di cui all’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 1124/1965 e l’assenza di contrari argomenti desumibili dalla giurisprudenza di legittimità.