30 December 2020

Infrazioni plurime di emissione scontrini: accertamento unico e sospensione attività

Con l’Ordinanza n. 23700 del 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento della mancata emissione degli scontrini non deve essere effettuata necessariamente in flagranza, ma può essere rilevata anche dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché da segnalazioni bancarie, riscontrate in sede di verifica. In tal caso è legittima la contestazione con un unico atto di infrazioni plurime, e la conseguente irrogazione della sanzione di sospensione dell’attività.

La controversia trae origine dal provvedimento di sospensione dell’attività di commercio al dettaglio, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza con il quale è stata contestata la mancata emissione di scontrini fiscali in diversi giorni e in diverse annualità. Le plurime infrazioni di emissione degli scontrini venivano rilevate, in sede di verifica, dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché da segnalazioni bancarie.
I giudici tributari hanno annullato il provvedimento sanzionatorio di sospensione dell’attività, rilevando la carenza del presupposto della “definitività degli accertamenti in tempi diversi”, trattandosi di un unico atto di contestazione delle varie infrazioni.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, decidendo nel merito la controversia e dichiarando la legittimità del provvedimento sanzionatorio.


Secondo la disciplina sanzionatoria (art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997), qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.


In proposito la Corte Suprema osserva che la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria di sospensione dell’attività, la definitività dell’accertamento dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
Inoltre, per quanto concernente l’asserita necessità che le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti, la relativa deduzione deve ritenersi infondata atteso che, oltre a contrastare con la lettera della norma sanzionatoria (che non prescrive una tale modalità), non ne coglie la ratio legis.
La disposizione, infatti, ha lo scopo di sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione infraquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata.
In altri termini, l’illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della quarta infrazione nel corso di cinque anni.


A tal fine, l’accertamento di ciascuna infrazione non deve necessariamente essere effettuato in flagranza, ma è deducibile anche a posteriori dalla verifica della documentazione contabile e, in particolare, dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi.
Di conseguenza deve ritenersi legittimo il provvedimento unico, che contesti le plurime infrazioni nel periodo di osservazione (cinque anni) e irroghi la sanzione accessoria di sospensione dell’attività commerciale.