
Secondo l’art. 41, co. 6, lett. d), L. n. 247/2012, «Il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza». II riferimento all’ultimo anno del corso di studio, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno. L’iscrizione “anticipata” al registro dei praticanti avvocati è, pertanto, limitata ai soli studenti in regola con l’andamento curriculare (Cassazione, sentenza n. 24379/2020).
Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso di un ptaticante avvocato avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea, ai sensi della «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», di cui all’art. 41, comma 6, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all’iscrizione anticipata perché era iscritta all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, aveva ultimato gli esami, era in procinto di ultimare la tesi di laurea e aveva lavorato presso l’ufficio legale di un istituto di credito collaborando con un avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense rilevava, tuttavia, che l’interessata, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, era fuori corso da due anni, sicché non trovava applicazione la disposizione invocata.
Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, motivi considerati dalla Cassazione infondati.
Le critiche illustrate dalla ricorrente non scalfiscono la correttezza in diritto della decisione impugnata, le cui argomentazioni si fondano sul dato testuale dell’art. 41, comma 6, della legge n. 247 del 2012, secondo cui «Il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza».
II riferimento all’«ultimo anno del corso di studio», diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno.
Questa conclusione non è smentita, ma indirettamente avvalorata dal d.m. n. 70 del 2016 che, all’art. 5, comma 4, fa riferimento alla «durata legale del corso» proprio con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea «entro i due anni successivi», imponendogli di «chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti».
Ad una opposta conclusione non può pervenirsi alla luce delle due convenzioni indicate, la cui eventuale violazione non è censurabile in termini di violazione di norme di diritto, non potendosi riconnettere ad esse la natura né le caratteristiche delle norme di legge. Si tratta, infatti, di atti negoziali di cui la legge prevede l’adozione nell’ottica della «piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi» (art. 40, comma 2), ai quali è possibile riconnettere, al più, un valore di fonte normativa integrativa.
La ricorrente ha sviluppato nella memoria, di cui all’art. 378 c.p.c., censure ed argomenti nuovi, mentre è noto che le memorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non a sollevare nuove questioni né a proporre nuove censure, che non siano rilevabili d’ufficio, né a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (vd. Cass. n. 17893 del 2020, n. 24007 del 2017). La censura di violazione della Direttiva n. 2000/78/CE, in tema di discriminazioni, è nuova (non formulata nel ricorso, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria) e, comunque, formulata in modo astratto e inidonea a scalfire l’interpretazione della normativa offerta dal Consiglio Nazionale Forense, la quale è coerente con la ratio legis di consentire agli studenti più impegnati nello studio, in regola con gli esami e non fuori corso, di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Con riguardo infine alla censura inerente alla natura amministrativa e non giurisdizionale della decisione impugnata del Consiglio Nazionale Forense, che si assume «[potesse] decidere solo in veste di ente pubblico amministrativo», è anch’essa nuova e formulata in modo del tutto astratto, non specificandosi neppure quali siano le conseguenze lesive della asserita violazione di legge connessa al «rango di sentenza» della decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso è rigettato.